Famiglie tra Italia e Stati Uniti
Sottrazione internazionale di minori: la Convenzione dell'Aja del 1980
Verificato il 2 novembre 2026
Quando un genitore porta il figlio dall'Italia negli Stati Uniti, o viceversa, senza il consenso dell'altro, oppure non lo riporta indietro dopo una vacanza, tra i due paesi si applica la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Non è una causa di affidamento: il giudice del paese in cui il figlio è stato portato decide soltanto se deve tornare nel paese in cui viveva, dove si deciderà poi con chi deve stare.
| Aspetto | Italia | Stati Uniti |
|---|---|---|
| Convenzione in vigore | Dal 1° maggio 1995 | Dal 1° luglio 1988 |
| Autorità centrale | Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità | Dipartimento di Stato, Office of Children's Issues |
| Chi decide sul ritorno | Tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore, su ricorso del pubblico ministero | Tribunali statali o federali del luogo in cui si trova il minore |
| Tempi | Decreto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta | Procedura urgente; dopo 6 settimane si possono chiedere le ragioni del ritardo |
| Spese | Atti esenti da bollo e registro se la procedura è promossa dall'autorità centrale | Nessun costo amministrativo; se ordina il ritorno, il giudice di regola fa pagare le spese a chi ha sottratto il figlio |
| Reato | Art. 574-bis c.p.: reclusione da 1 a 4 anni | 18 U.S.C. § 1204: fino a 3 anni, per figli sotto i 16 anni |
In Italia
La legge di attuazione e l'autorità centrale
L'Italia applica la Convenzione dal 1° maggio 1995, in base alla legge 15 gennaio 1994, n. 64. L'autorità centrale, cioè l'ufficio che riceve e trasmette le domande e coopera con gli altri paesi, è oggi il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, a Roma, come risulta dal registro ufficiale della Conferenza dell'Aja. Per i suoi compiti può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato e dei servizi minorili e chiedere l'assistenza della Polizia di Stato.
La procedura di ritorno
Chi sostiene che il figlio è stato portato o trattenuto illecitamente può rivolgersi all'autorità centrale del paese di residenza abituale del figlio o a quella di qualsiasi altro paese aderente (art. 8 della Convenzione). Se il figlio si trova in Italia, la richiesta passa dall'autorità centrale italiana e segue questi passaggi (art. 7 della legge 64/1994):
- l'autorità centrale, fatti gli accertamenti necessari, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore;
- il procuratore chiede al tribunale, con ricorso d'urgenza, l'ordine di restituzione o il ripristino del diritto di visita;
- il tribunale fissa un'udienza in camera di consiglio, sente la persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero e, se del caso, il minore, e decide con decreto entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; il genitore che ha presentato la domanda viene informato dell'udienza e può comparire a proprie spese;
- il decreto è immediatamente esecutivo; contro di esso si può proporre solo ricorso per cassazione, che non ne sospende l'esecuzione.
Gli atti delle procedure promosse su richiesta dell'autorità centrale sono esenti da imposte di bollo e di registro e da ogni altra spesa. Resta sempre possibile rivolgersi direttamente al giudice (art. 29 della Convenzione).
Il reato
Chi sottrae un minore al genitore che esercita la responsabilità genitoriale, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la sua volontà e impedendogli in tutto o in parte di esercitarla, commette il reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero (art. 574-bis c.p.): la pena è la reclusione da uno a quattro anni, da sei mesi a tre anni se il minore ha compiuto 14 anni ed era d'accordo. Se il fatto è commesso da un genitore, il giudice penale può sospenderlo dall'esercizio della responsabilità genitoriale; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 102 del 2020 la sospensione non è più automatica.
Negli Stati Uniti
La legge federale e l'autorità centrale
Gli Stati Uniti applicano la Convenzione dal 1° luglio 1988, attraverso l'International Child Abduction Remedies Act (ICARA, 22 U.S.C. § 9001 e seguenti). L'autorità centrale americana è l'Office of Children's Issues del Bureau of Consular Affairs del Dipartimento di Stato (22 C.F.R. § 94.2).
La causa di ritorno
La domanda si propone con una petition davanti a un tribunale statale o federale (le due giurisdizioni sono concorrenti) del luogo in cui il figlio si trova quando la domanda viene depositata (22 U.S.C. § 9003). Le regole sulla prova sono precise:
- il genitore che chiede il ritorno deve dimostrare, con una prova prevalente (preponderance of the evidence), che il trasferimento o il trattenimento è illecito secondo la Convenzione;
- chi si oppone deve provare in modo «chiaro e convincente» (clear and convincing evidence) il grave rischio per il figlio o il contrasto con i diritti fondamentali; per le altre eccezioni basta la prova prevalente.
Per la legge americana il trasferimento può essere illecito anche se non c'era ancora alcun provvedimento sull'affidamento. Il giudice può adottare misure provvisorie per proteggere il figlio o per impedire che venga nascosto o portato altrove prima della decisione (§ 9004).
Le spese
Nessun ufficio pubblico può chiedere costi per la trattazione amministrativa della domanda. Le spese legali e di viaggio restano in linea di principio a carico di chi chiede il ritorno, salvo programmi di assistenza legale; ma il giudice che ordina il ritorno condanna chi ha sottratto il figlio a pagare le spese necessarie sostenute dall'altro genitore, compresi spese processuali, compensi legali e trasporto del figlio, salvo che ciò sia «chiaramente inappropriato» (§ 9007).
Il reato federale
La legge federale (18 U.S.C. § 1204) punisce con la reclusione fino a tre anni chi porta un figlio fuori dagli Stati Uniti, o tenta di farlo, o lo trattiene all'estero con l'intento di ostacolare l'esercizio legittimo dei diritti dell'altro genitore. Vale per i figli sotto i 16 anni e protegge anche l'affidamento congiunto e il diritto di visita. Sono previste difese specifiche, per esempio per chi fuggiva da violenza domestica. La norma precisa di non incidere sulla Convenzione dell'Aja, e il Congresso ha indicato che le procedure della Convenzione dovrebbero essere la prima scelta per il genitore che chiede il ritorno del figlio.
Se la famiglia sta fra i due paesi
Le regole della Convenzione sono le stesse in Italia e negli Stati Uniti, ed è su queste che si decide la maggior parte dei casi tra i due paesi.
Quando il trasferimento è illecito
Il trasferimento o il mancato ritorno è illecito se viola un diritto di affidamento attribuito dalla legge del paese in cui il figlio aveva la residenza abituale subito prima, e se quel diritto era effettivamente esercitato (art. 3). Il diritto può nascere direttamente dalla legge, da una decisione o da un accordo. In Italia entrambi i genitori decidono insieme la residenza abituale del figlio (art. 316 c.c.): anche un genitore che non ha in mano alcun provvedimento del giudice può quindi far valere la Convenzione se l'altro porta il figlio all'estero senza il suo consenso. La Convenzione si applica fino ai 16 anni del figlio (art. 4).
Ritorno immediato, salvo eccezioni
Se tra il trasferimento illecito e l'inizio della procedura è passato meno di un anno, il giudice ordina il ritorno immediato (art. 12). Dopo un anno ordina comunque il ritorno, salvo che risulti che il figlio si è ormai integrato nel nuovo ambiente. Il ritorno può essere rifiutato solo in casi precisi:
- il genitore che lo chiede non esercitava effettivamente l'affidamento, oppure aveva acconsentito al trasferimento o lo ha accettato dopo (art. 13, primo comma, lettera a);
- c'è un grave rischio che il ritorno esponga il figlio a pericoli fisici o psichici o lo metta in una situazione intollerabile (art. 13, primo comma, lettera b);
- il figlio si oppone e ha un'età e una maturità tali da rendere opportuno tenere conto della sua opinione (art. 13, secondo comma);
- il ritorno sarebbe contrario ai principi fondamentali del paese richiesto in materia di diritti umani (art. 20).
Il ritorno non decide l'affidamento
Il giudice del paese in cui il figlio è stato portato non può decidere sull'affidamento finché non è stabilito che il figlio non deve tornare, salvo che la domanda di ritorno non sia presentata entro un termine ragionevole (art. 16); e la decisione sul ritorno non è una decisione sull'affidamento (art. 19). Con chi starà il figlio lo decidono i giudici del paese di residenza abituale: vedi Quale giudice decide sul figlio.
Visite e tempi
La Convenzione protegge anche il diritto di visita: la domanda per organizzarlo o farlo rispettare si presenta alle autorità centrali come una domanda di ritorno (art. 21). Le autorità devono agire con urgenza; se non decidono entro sei settimane dall'inizio della procedura, il richiedente o l'autorità centrale possono chiedere le ragioni del ritardo (art. 11).
Il passaporto come prima difesa
In entrambi i paesi il passaporto del figlio richiede di regola il consenso di tutti e due i genitori, e negli Stati Uniti un genitore può chiedere di essere avvisato quando viene presentata una domanda di passaporto per il figlio: vedi Il passaporto del figlio e il consenso dell'altro genitore.
Domande frequenti
Non c'era nessuna sentenza di affidamento: si può parlare di sottrazione?
Sì. Il diritto di affidamento può derivare direttamente dalla legge (art. 3 della Convenzione), e la legge americana di attuazione lo precisa espressamente: il trasferimento può essere illecito anche prima di qualsiasi provvedimento sull'affidamento.
Il figlio ha 16 anni: si applica la Convenzione?
No, la Convenzione cessa di applicarsi quando il figlio compie 16 anni (art. 4). Il reato italiano dell'art. 574-bis c.p. riguarda invece tutti i minorenni; quello federale americano i figli sotto i 16 anni.
Fonti
- Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 — testo (in inglese)
- Convenzione dell'Aja del 1980, stato delle ratifiche — date di entrata in vigore per Italia e Stati Uniti
- Autorità centrale italiana per la Convenzione del 1980 — registro della Conferenza dell'Aja
- Legge 15 gennaio 1994, n. 64, art. 3 — autorità centrale
- Legge 15 gennaio 1994, n. 64, art. 7 — procedura di ritorno davanti al tribunale per i minorenni
- Codice penale, art. 574-bis — sottrazione e trattenimento di minore all'estero (con la nota sulla sentenza della Corte costituzionale n. 102/2020)
- Codice civile, art. 316 — responsabilità genitoriale e residenza abituale
- 22 U.S.C. §§ 9001-9011 (ICARA) — legge federale di attuazione
- 22 C.F.R. Part 94 — autorità centrale americana
- 18 U.S.C. § 1204 — reato federale di sottrazione internazionale