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Cittadinanza e immigrazione dei minori

Minori stranieri non accompagnati: la legge Zampa e gli «unaccompanied children» americani

Verificato il 2 novembre 2026

In Italia la legge 7 aprile 2017, n. 47, detta legge Zampa, vieta di respingere alla frontiera i minori stranieri arrivati senza genitori e prevede per loro un tutore e un permesso di soggiorno per minore età. Negli Stati Uniti il minore passa entro 72 ore sotto la custodia di un ufficio federale, che cerca un adulto a cui affidarlo, ma resta in un procedimento di espulsione davanti al giudice dell'immigrazione, dove può chiedere asilo o lo status di Special Immigrant Juvenile.

In sintesi
AspettoItaliaStati Uniti
Chi èMinorenne senza cittadinanza italiana o UE, senza genitori o altri adulti legalmente responsabili (art. 2 L. 47/2017)Minore di 18 anni senza status legale e senza un genitore o tutore negli Stati Uniti in grado di occuparsene (6 U.S.C. § 279(g)(2))
Alla frontieraRespingimento sempre vietato (art. 19, c. 1-bis, d.lgs. 286/1998)Trasferimento all'ufficio federale competente entro 72 ore; per i minori di Messico e Canada, esame caso per caso del rientro immediato
AccoglienzaPrima accoglienza fino a 45 giorni, poi Sistema di accoglienza e integrazioneStrutture federali nel contesto meno restrittivo possibile, poi affidamento a uno sponsor
Età incertaEsami socio-sanitari disposti dalla procura minorile; nel dubbio la minore età si presumeProcedure federali per una determinazione rapida dell'età
Chi lo rappresentaUn tutore, anche volontarioUn avvocato «per quanto possibile», preferibilmente volontario; nessun diritto a un difensore a spese dello Stato
PermessoPer minore età fino ai 18 anni, poi per studio o lavoroNessuno automatico: asilo, status SIJ (domanda prima dei 21 anni) o altre protezioni

In Italia

Chi è un minore straniero non accompagnato

È il minorenne senza cittadinanza italiana o di un altro paese dell'Unione europea che si trova in Italia, o è comunque sottoposto alla giurisdizione italiana, «privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili» (art. 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47).

Niente respingimenti, niente espulsioni

«In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati» (art. 19, comma 1-bis, del testo unico sull'immigrazione, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Più in generale i minori stranieri non possono essere espulsi, salvo i casi eccezionali dell'articolo 13, comma 1, e il diritto di seguire il genitore espulso (art. 19, comma 2, lettera a). Il ritorno è possibile solo come rimpatrio assistito e volontario, deciso dal tribunale per i minorenni quando il ricongiungimento con la famiglia, nel paese d'origine o in un paese terzo, è nel superiore interesse del minore (art. 8 della legge n. 47 del 2017).

L'accoglienza

Il minore va prima in una struttura di prima accoglienza per minori, al massimo per quarantacinque giorni: l'identificazione si chiude entro dieci giorni ed è previsto un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva. Poi entra nei progetti per minori del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Non può essere trattenuto (art. 19 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142).

Dal 2023 (decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133), se gli arrivi sono numerosi e ravvicinati, si possono usare strutture temporanee per minori, non per chi ha meno di quattordici anni; se mancano anche queste, i ragazzi di almeno sedici anni possono stare in una sezione dedicata dei centri per adulti per non più di novanta giorni, prorogabili di sessanta.

L'età

Se l'età dichiarata è dubbia si parte dai documenti, anche tramite le autorità consolari del paese d'origine, salvo che il ragazzo chieda protezione internazionale o che il contatto lo metta in pericolo. Se i dubbi restano, la procura presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari, multidisciplinari e il meno invasivi possibile, da concludere entro sessanta giorni e con l'indicazione del margine di errore. Se anche dopo gli esami restano dubbi, la minore età si presume. L'età la attribuisce il tribunale per i minorenni, con un provvedimento impugnabile (art. 19-bis del d.lgs. n. 142 del 2015). Negli arrivi numerosi la polizia può disporre subito rilievi antropometrici o radiografici, con l'autorizzazione della procura minorile, e dal 2024 può accedere al telefono del ragazzo per cercare elementi sull'identità, con la convalida del tribunale.

Il tutore e la famiglia

Per il minore viene nominato un tutore. Presso ogni tribunale per i minorenni c'è un elenco di tutori volontari: privati cittadini selezionati e formati dai garanti regionali per l'infanzia, ciascuno con al massimo tre minori, salvo ragioni specifiche (art. 11 della legge n. 47 del 2017). Intanto si cercano i familiari: se se ne trovano di idonei a prendersene cura, questa soluzione va preferita alla comunità (art. 19, commi 7-bis–7-quater, del d.lgs. n. 142 del 2015).

Il permesso di soggiorno e i diciotto anni

Il minore ottiene un permesso di soggiorno per minore età, che può chiedere anche da solo, prima della nomina del tutore, e che vale fino ai diciotto anni; se è affidato o sotto la tutela di un adulto con cui convive, il permesso è per motivi familiari (art. 10 della legge n. 47 del 2017). A diciotto anni può ottenere un permesso per studio o lavoro, al massimo di un anno, con il parere positivo del Comitato per i minori stranieri o dopo almeno due anni in un progetto di integrazione (art. 32, comma 1-bis, del testo unico). Se ha ancora bisogno di sostegno, il tribunale per i minorenni può affidarlo ai servizi sociali fino ai ventun anni (art. 13 della legge n. 47 del 2017).

Negli Stati Uniti

Chi è un «unaccompanied alien child»

La legge federale chiama unaccompanied alien child il minore di diciotto anni che non ha uno status di immigrazione legale e per il quale non c'è negli Stati Uniti un genitore o un tutore legale, o non ce n'è uno in grado di occuparsi di lui (6 U.S.C. § 279(g)(2)). Il sistema è federale: identico a New York, nel New Jersey, in Florida e in California.

Dalla frontiera alla custodia federale

Le agenzie federali che trovano un minore non accompagnato devono avvisare entro 48 ore il Dipartimento della Salute (HHS) e trasferirglielo entro 72 ore, salvo circostanze eccezionali (8 U.S.C. § 1232(b)). Se ne occupa l'Office of Refugee Resettlement (ORR), nel contesto meno restrittivo compatibile con l'interesse del minore; una struttura chiusa è ammessa solo se è pericoloso o accusato di un reato (§ 1232(c)(2)). Per i minori di Messico e Canada si valuta caso per caso il rientro immediato, escluso se il minore è vittima di tratta, teme di tornare o non è in grado di decidere da solo (§ 1232(a)(2)).

Lo sponsor

Quando la custodia non serve, l'ORR affida il minore senza ritardi, dopo una valutazione di idoneità, a uno sponsor: nell'ordine un genitore, un tutore legale, un parente adulto, un adulto indicato dai genitori, una struttura autorizzata o, in mancanza, un altro adulto. Mai da solo (45 C.F.R. § 410.1201).

Davanti al giudice dell'immigrazione

Il minore resta in un procedimento di espulsione (removal proceedings) davanti al giudice dell'immigrazione, con la possibilità di ottenere la partenza volontaria senza costi (8 U.S.C. § 1232(a)(5)(D)). L'HHS deve assicurargli «per quanto possibile» un avvocato, preferibilmente volontario (pro bono), ma la legge non garantisce un difensore a spese dello Stato (8 U.S.C. §§ 1232(c)(5) e 1362). Per i più vulnerabili l'HHS può nominare un child advocate indipendente (§ 1232(c)(6)). Se il minore chiede asilo, la domanda è esaminata in prima battuta da USCIS, l'agenzia federale per la cittadinanza e l'immigrazione, e non dal giudice (8 U.S.C. § 1158(b)(3)(C)).

L'accordo Flores

Dal 1997 un accordo giudiziario, l'accordo Flores, fissa standard minimi per i minori sotto custodia federale. Dal 1° luglio 2024 vale per l'HHS solo in parte, sostituito da un regolamento federale; resta pienamente in vigore per la polizia di frontiera (CBP) e per l'ICE. Il 15 agosto 2025 il tribunale federale del Distretto centrale della California ha respinto la richiesta del governo di porvi fine del tutto; al 2 novembre 2026 non risultano sentenze d'appello pubblicate che lo abbiano fatto cessare.

Lo status di Special Immigrant Juvenile

Per i ragazzi che non possono tornare dai genitori esiste uno status speciale, lo Special Immigrant Juvenile (SIJ), che apre la strada alla residenza permanente (8 U.S.C. § 1101(a)(27)(J)). Prima un tribunale statale competente per la tutela dei minori deve affidare il ragazzo a un ente o a una persona, o dichiararlo dipendente dal tribunale, e accertare che il ricongiungimento con uno o entrambi i genitori non è possibile per abuso, abbandono, trascuratezza o una ragione simile prevista dalla legge statale, e che tornare nel paese d'origine non è nel suo interesse. Poi la domanda va a USCIS, che deve dare il consenso del governo federale.

La domanda va presentata prima dei 21 anni, da non sposati e negli Stati Uniti; USCIS verifica che il ricorso al tribunale sia servito soprattutto a ottenere protezione, non un vantaggio di immigrazione (8 C.F.R. § 204.11). La residenza permanente arriva solo quando c'è un visto disponibile, e l'attesa può essere lunga. Dal 2022 USCIS valutava d'ufficio, per chi aspettava, il deferred action (una tolleranza che rinvia l'espulsione) con il permesso di lavoro; con un memorandum del 10 aprile 2026 ha eliminato questa prassi per le domande presentate dal 10 maggio 2026. Chi ha già il deferred action di regola lo conserva fino alla scadenza.

Se la famiglia sta fra i due paesi

Un ragazzo italiano non è mai un «minore straniero non accompagnato» in Italia, perché la definizione esclude i cittadini europei. Negli Stati Uniti conta lo status: il minore italiano entrato con l'ESTA o con un visto ha uno status legale e non rientra nella categoria; vi rientrerebbe se restasse senza status e senza un genitore o tutore legale negli Stati Uniti, per esempio affidato solo a parenti dopo la scadenza del soggiorno.

Più frequente è il minore arrivato da solo in Italia con un genitore negli Stati Uniti. Le indagini familiari servono anche a questo, e il tribunale per i minorenni può disporre il ricongiungimento in un paese terzo con il rimpatrio assistito e volontario. Per entrare negli Stati Uniti, però, serve un titolo americano, che dipende dallo status del genitore:

  • un genitore cittadino americano può chiedere il visto per un figlio non sposato e minore di ventun anni come familiare stretto (immediate relative; 8 U.S.C. § 1151(b)(2)(A)(i));
  • un genitore residente permanente può presentare una domanda nella categoria dei figli di residenti (8 U.S.C. § 1153(a)(2)(A)), con tempi di attesa che dipendono dalla disponibilità dei visti;
  • un genitore che ha ottenuto l'asilo può chiedere di farsi raggiungere dal figlio entro due anni dalla concessione, salvo proroga per ragioni umanitarie (8 C.F.R. § 208.21).

Nel senso opposto, il rientro di un minore sotto custodia federale americana passa per il giudice dell'immigrazione, con la partenza volontaria senza costi.

Fonti