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Adozione

Chi può adottare un minore: le regole italiane e quelle americane a confronto

Verificato il 2 novembre 2026

In Italia l'adozione «piena» di un minore, quella che lo rende a tutti gli effetti figlio degli adottanti, è riservata alle coppie sposate da almeno tre anni, entro limiti di età precisi. Le persone singole possono adottare solo nei «casi particolari» previsti dalla legge e, dal marzo 2025, possono chiedere di essere dichiarate idonee all'adozione internazionale. Negli Stati Uniti decide la legge di ciascuno stato: a New York, in New Jersey, in Florida e in California può adottare anche chi non è sposato, e le coppie dello stesso sesso sposate hanno le stesse regole delle altre coppie sposate.

In sintesi
AspettoItaliaStati Uniti
Coppie sposateSì, se sposate da almeno tre anni (conta anche la convivenza stabile prima delle nozze) e senza separazione negli ultimi tre anniSì, in tutti e quattro gli stati considerati
Persone singoleSolo l'adozione «in casi particolari»; dal 2025 possono chiedere l'idoneità all'adozione internazionaleSì, a New York, in New Jersey, in Florida e in California
Conviventi non sposatiNo, come coppiaDipende dallo stato: New York lo consente espressamente; la Florida prevede l'adozione congiunta solo per i coniugi
Coppie dello stesso sessoL'unione civile non dà accesso all'adozione congiuntaSe sposate, stesse regole delle altre coppie sposate
Differenza di etàDa 18 a 45 anni più del minore, con alcune derogheNessun limite massimo nelle leggi esaminate; in New Jersey e in California almeno 10 anni più del minore
Chi decideIl tribunale per i minorenniIl giudice dello stato, dopo una valutazione della famiglia (per esempio la family assessment in California)

In Italia

La regola: coniugi sposati da almeno tre anni

La legge sull'adozione (L. 4 maggio 1983, n. 184) consente l'adozione a «coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni», tra i quali non vi sia stata negli ultimi tre anni «separazione personale neppure di fatto» (art. 6, comma 1). I tre anni possono essere raggiunti sommando la convivenza stabile e continuativa che ha preceduto il matrimonio, se il tribunale per i minorenni ne accerta la continuità e la stabilità (art. 6, comma 4). I coniugi devono inoltre essere «affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere» i minori che intendono adottare (art. 6, comma 2).

I limiti di età

Ciascun adottante deve avere almeno diciotto e non più di quarantacinque anni più del bambino (art. 6, comma 3). Le eccezioni sono elencate dalla legge:

  • il tribunale può superare i limiti se dalla mancata adozione deriverebbe al minore «un danno grave e non altrimenti evitabile» (art. 6, comma 5);
  • il limite massimo può essere superato da uno solo dei coniugi, di non più di dieci anni (art. 6, comma 6);
  • l'adozione non è preclusa se i coniugi hanno già figli, anche adottivi, di cui almeno uno minorenne, o se adottano un fratello o una sorella di un bambino che hanno già adottato (art. 6, comma 6).

Le persone singole: l'adozione «in casi particolari»

Chi non è sposato non può ottenere l'adozione piena di un bambino dichiarato adottabile in Italia. Può però accedere all'adozione «in casi particolari» (art. 44), che non richiede la dichiarazione dello stato di adottabilità e si applica in quattro situazioni:

  • il bambino è orfano di padre e di madre e chi vuole adottarlo è un parente fino al sesto grado o una persona con cui aveva già un rapporto stabile e duraturo, anche nato durante un lungo affidamento;
  • il bambino è figlio, anche adottivo, del coniuge;
  • il bambino è orfano di padre e di madre e ha una disabilità riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • è stata constatata l'impossibilità di un affidamento preadottivo.

Nel primo, nel terzo e nel quarto caso l'adozione è consentita anche a chi non è sposato; se l'adottante è sposato e non separato, la domanda deve venire da entrambi i coniugi (art. 44, comma 3). Gli effetti di questa adozione sono diversi da quelli dell'adozione piena (art. 55), ma la Corte costituzionale li ha ampliati: dal 2022 il bambino diventa parente anche dei familiari dell'adottante (sentenza n. 79 del 2022) e dalla fine del 2025, a certe condizioni, può prendere il solo cognome dell'adottante (sentenza n. 210 del 2025).

L'adozione internazionale dopo la sentenza n. 33 del 2025

Per adottare un bambino che vive all'estero bisogna prima essere dichiarati idonei dal tribunale per i minorenni. Con la sentenza n. 33 del 2025, depositata il 21 marzo 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 29-bis, comma 1, della legge 184 nella parte in cui escludeva le persone singole residenti in Italia: ora anche loro possono presentare la dichiarazione di disponibilità. Resta al giudice accertare in concreto l'idoneità dell'aspirante genitore, tenendo conto anche della sua rete familiare.

Le coppie conviventi non sposate restano escluse: secondo la Commissione per le adozioni internazionali possono essere dichiarate idonee, come coppia, «solo le coppie sposate e conviventi stabilmente da almeno tre anni».

Le coppie unite civilmente

La legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso (L. 20 maggio 2016, n. 76) estende alle parti dell'unione le norme che parlano di «coniugi», ma esclude espressamente la legge sull'adozione e lascia fermo «quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti» (art. 1, comma 20). Una coppia unita civilmente non può quindi chiedere insieme l'adozione piena.

Le verifiche sui richiedenti

Per l'adozione nazionale la domanda si presenta al tribunale per i minorenni e decade dopo tre anni se non viene rinnovata (art. 22, comma 1). I servizi sociali e sanitari indagano sulla capacità di educare, sulla situazione personale ed economica, sulla salute e sulle motivazioni; dal 2024 non possono riportare malattie oncologiche il cui trattamento si è concluso da più di dieci anni senza recidive (cinque, se la malattia era insorta prima dei ventuno anni). È poi il tribunale a scegliere la coppia «maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore» (art. 22, comma 5). Il bambino che ha compiuto quattordici anni deve dare il proprio consenso (art. 7).

Negli Stati Uniti

Decide ciascuno stato

Negli Stati Uniti non esiste una regola nazionale su chi può adottare un bambino: la fissa la legge di ciascuno stato e la applicano i suoi giudici. Nei quattro stati considerati da questa guida può adottare anche una persona sola, e nessuna delle leggi esaminate fissa un'età massima.

New York

La legge sulle relazioni familiari (Domestic Relations Law, § 110) consente l'adozione a un adulto non sposato, a una coppia sposata che adotta insieme e a «due partner intimi adulti non sposati» che adottano insieme. Una persona sposata può adottare da sola se è separata in base a una sentenza o a un accordo scritto di separazione, oppure se vive separata dal coniuge da almeno tre anni.

New Jersey

Per le adozioni tramite il Department of Children and Families, l'ente statale per l'infanzia, chi adotta deve avere diciotto anni al momento della pronuncia e almeno dieci anni più del bambino. Può essere single, sposato, in una domestic partnership o in un'unione civile; nessuno è escluso per orientamento sessuale o stato civile. Non serve la cittadinanza americana, ma bisogna essere entrati regolarmente negli Stati Uniti e restarvi abbastanza a lungo per l'inserimento del bambino.

Florida

La legge della Florida (Florida Statutes, § 63.042) consente l'adozione a marito e moglie insieme, a un adulto non sposato e, in alcuni casi, a una persona sposata senza il coniuge: quando il coniuge è genitore del bambino e acconsente, oppure quando il giudice lo dispensa per giusta causa o nell'interesse del minore.

California

Il Department of Social Services della California conferma che anche le persone single possono adottare: circa un quarto dei bambini adottati dal sistema pubblico di affido è accolto da single. Chi adotta deve avere almeno dieci anni più del bambino, ma il giudice può fare eccezione per patrigni e matrigne, fratelli e sorelle, zii e cugini di primo grado (Family Code, § 8601). Una persona sposata e non legalmente separata non può adottare senza il consenso del coniuge; il coniuge che si limita a dare il consenso non diventa genitore, a meno che non chieda per iscritto di adottare anch'esso (§ 8603).

Le coppie dello stesso sesso

Con Obergefell v. Hodges (2015) la Corte Suprema ha stabilito che la Costituzione garantisce alle coppie dello stesso sesso il matrimonio civile «alle stesse condizioni» delle altre coppie; con Pavan v. Smith (2017) ha precisato che questo vale anche per i diritti collegati al matrimonio, come l'indicazione di entrambe le madri sul certificato di nascita. Le regole che consentono ai coniugi di adottare insieme valgono quindi anche per le coppie sposate dello stesso sesso.

Adozioni internazionali: le età minime federali

Per portare negli Stati Uniti un bambino adottato all'estero bisogna passare per l'USCIS, l'agenzia federale dell'immigrazione, e la procedura è riservata ai cittadini americani. Chi non è sposato deve avere almeno 24 anni per il modulo I-800A e 25 per il modulo I-800 (paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja), oppure 25 per il modulo I-600 (altri paesi). I passaggi sono nella pagina sull'adozione internazionale.

Se la famiglia sta fra i due paesi

  • Italiani che vivono negli Stati Uniti da almeno due anni. Secondo la Commissione per le adozioni internazionali, chi risiede stabilmente all'estero da almeno due anni segue la procedura del paese in cui vive, compresi i requisiti per adottare. Una persona single italiana che vive da tre anni a New York, per esempio, può adottare secondo la legge di New York. Perché l'adozione produca effetti in Italia serve poi il riconoscimento del tribunale per i minorenni: i passaggi sono nella pagina sul riconoscimento in Italia delle adozioni americane.
  • Italiani che vivono negli Stati Uniti da meno di due anni. Devono seguire la procedura italiana: la dichiarazione di disponibilità si presenta al tribunale per i minorenni dell'ultima residenza in Italia o, in mancanza, a quello di Roma (art. 29-bis, comma 2), con i requisiti italiani.
  • Americani che vivono in Italia. La dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale spetta alle «persone residenti in Italia» che hanno i requisiti di legge (art. 29-bis, comma 1): la norma non distingue per cittadinanza. Due partner americani non sposati che vivono stabilmente a Milano, per esempio, non possono essere dichiarati idonei come coppia, anche se nel loro stato d'origine potrebbero adottare insieme.
  • Coppie miste. Quando uno solo dei due adottanti è italiano ed entrambi vivono all'estero, il riconoscimento in Italia segue regole in parte diverse, descritte nella pagina sul riconoscimento.

Fonti