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Adozione

L'adozione internazionale in Italia e negli Stati Uniti: autorità, passaggi e regole

Verificato il 2 novembre 2026

Italia e Stati Uniti applicano entrambi la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sull'adozione internazionale: in Italia è in vigore dal 1° maggio 2000, negli Stati Uniti dal 1° aprile 2008. I percorsi però sono costruiti in modo diverso. In Italia tutto passa per il tribunale per i minorenni, che dichiara l'idoneità, e per un ente autorizzato, che è obbligatorio; l'ingresso del bambino lo autorizza la Commissione per le adozioni internazionali. Negli Stati Uniti l'adozione si pronuncia secondo la legge del paese d'origine o dello stato americano, mentre l'ingresso del bambino è materia federale: decide l'USCIS, su domanda di un cittadino americano assistito da un intermediario accreditato.

In sintesi
AspettoItaliaStati Uniti
Convenzione dell'Aja del 1993In vigore dal 1° maggio 2000In vigore dal 1° aprile 2008
Autorità centraleCommissione per le adozioni internazionali, presso la Presidenza del ConsiglioDepartment of State
Valutazione dell'idoneitàTribunale per i minorenni, dopo la relazione dei servizi socialiUSCIS (moduli I-800A o I-600A), sulla base di un home study
IntermediarioEnte autorizzato, obbligatorioAdoption service provider accreditato o approvato
Chi può chiedereConiugi con i requisiti di legge; dal 2025 anche persone singole residenti in ItaliaCittadini americani; per i paesi aderenti, con residenza abituale negli Stati Uniti
Ingresso del bambinoAutorizzazione della CommissioneVisto IH-3 o IH-4 (paesi aderenti), IR-3 o IR-4 (altri paesi)

In Italia

Il primo passo: la dichiarazione di disponibilità

Chi risiede in Italia e vuole adottare un bambino straniero presenta una dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto di residenza e chiede di essere dichiarato idoneo (art. 29-bis, comma 1, L. 4 maggio 1983, n. 184). Possono farlo i coniugi con i requisiti dell'art. 6 e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2025, anche le persone singole residenti in Italia (vedi chi può adottare). Gli italiani che vivono all'estero si rivolgono al tribunale dell'ultima residenza in Italia o, in mancanza, a quello di Roma, salvo il caso di chi risiede all'estero da almeno due anni (art. 29-bis, comma 2).

Le indagini dei servizi sociali

Se non dichiara subito l'inidoneità per manifesta mancanza dei requisiti, entro quindici giorni il tribunale trasmette la dichiarazione ai servizi socio-assistenziali degli enti locali (art. 29-bis, comma 3). I servizi informano gli aspiranti genitori sull'adozione internazionale, li preparano, anche insieme agli enti autorizzati, e raccolgono elementi sulla loro situazione personale, familiare e sanitaria, sulle motivazioni e sulla capacità di accogliere uno o più bambini (comma 4). La relazione va al tribunale entro quattro mesi (comma 5).

Il decreto di idoneità

Ricevuta la relazione, il tribunale sente gli aspiranti genitori e, entro due mesi, pronuncia un decreto motivato di idoneità o di inidoneità (art. 30, comma 1). Il decreto vale per tutta la durata della procedura, che però deve essere avviata entro un anno dalla comunicazione, e contiene indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli adottanti e il bambino (comma 2). Contro il decreto si può proporre reclamo alla corte d'appello (comma 5).

L'ente autorizzato è obbligatorio

Chi ha ottenuto l'idoneità deve affidare la procedura a uno degli enti autorizzati iscritti nell'albo della Commissione (art. 31, comma 1). L'ente presenta la domanda alle autorità del paese scelto, tra quelli in cui opera; raccoglie la proposta di abbinamento con le informazioni sanitarie e sulla storia del bambino; assiste la famiglia all'estero; riceve dall'autorità straniera l'attestazione che le condizioni della Convenzione sono rispettate; chiede alla Commissione l'autorizzazione all'ingresso del bambino; certifica le spese sostenute, anche ai fini fiscali (art. 31, comma 3). Solo quando il bambino è orfano e chi lo adotta è un parente o una persona già legata a lui da un rapporto stabile, il tribunale può autorizzare la famiglia a svolgere direttamente alcune di queste attività (comma 2).

L'arrivo in Italia e la trascrizione

Se l'adozione è stata pronunciata all'estero prima dell'arrivo, il tribunale per i minorenni verifica che il provvedimento straniero attesti le condizioni dell'art. 4 della Convenzione, che non sia contrario ai principi fondamentali del diritto di famiglia e dei minori, valutati nell'interesse del bambino, e che ci siano la certificazione di conformità alla Convenzione e l'autorizzazione all'ingresso; poi ordina la trascrizione nei registri dello stato civile (art. 35, commi 2 e 3). Il bambino diventa a tutti gli effetti figlio degli adottanti, con lo stato di figlio «nato nel matrimonio», e cessano i rapporti giuridici con la famiglia d'origine (art. 35, comma 1, e art. 27). Se invece l'adozione deve perfezionarsi in Italia, il provvedimento straniero vale come affidamento preadottivo per un anno (art. 35, comma 4).

La trascrizione è esclusa, tra l'altro, se gli adottanti non avevano i requisiti della legge italiana, se non sono state rispettate le indicazioni del decreto di idoneità o se la procedura non è passata per le autorità centrali e un ente autorizzato (art. 35, comma 6).

I paesi che non applicano la Convenzione

Dai paesi che hanno ratificato la Convenzione, o che hanno firmato accordi bilaterali nello stesso spirito, si adotta solo con le procedure italiane (art. 36, comma 1). Un'adozione pronunciata in un paese non aderente può essere dichiarata efficace in Italia solo se è accertato l'abbandono del bambino o il consenso dei genitori biologici a un'adozione piena, se gli adottanti avevano il decreto di idoneità e hanno agito con la Commissione e un ente autorizzato, se sono state rispettate le indicazioni del decreto e se è stata concessa l'autorizzazione all'ingresso (art. 36, comma 2).

Contributi e nuovo tribunale

La Commissione gestisce anche rimborsi e contributi per le spese adottive: per i contributi straordinari del decreto ministeriale del 5 settembre 2025 i termini sono stati riaperti dal 1° novembre al 31 dicembre 2026. Al 2 novembre 2026, il nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie prenderà il posto del tribunale per i minorenni dal 18 ottobre 2027 (la data indicata da Normattiva), allo scadere dei cinque anni dalla pubblicazione del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (termine fissato dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla L. 7 agosto 2026, n. 145); i procedimenti pendenti a quella data proseguiranno davanti alle sue sezioni distrettuali (art. 49).

Negli Stati Uniti

Due piani distinti

Negli Stati Uniti l'adozione internazionale si muove su due piani. La pronuncia dell'adozione spetta all'autorità del paese d'origine o, se si conclude in America, al giudice dello stato di residenza. L'ingresso del bambino è invece materia federale: l'autorità centrale per la Convenzione è il Department of State, mentre le domande si presentano all'USCIS. Il quadro è fissato dall'Intercountry Adoption Act del 2000 e dai regolamenti federali, tra cui la parte 96 del titolo 22 del Code of Federal Regulations, sull'accreditamento degli intermediari.

I bambini dei paesi aderenti: il processo «Hague»

Dal 1° aprile 2008 i cittadini americani che risiedono abitualmente negli Stati Uniti devono, di regola, seguire il processo «Hague» per adottare un bambino che vive in un paese aderente. I passaggi principali:

  1. scegliere un adoption service provider accreditato o approvato, che fa da intermediario principale (primary provider);
  2. ottenere l'home study, la valutazione della famiglia, da un soggetto autorizzato;
  3. presentare il modulo I-800A, con cui l'USCIS valuta l'idoneità prima di qualunque abbinamento;
  4. ricevere la proposta di abbinamento dall'autorità centrale del paese d'origine e presentare il modulo I-800 per il bambino, che deve avere meno di 16 anni (meno di 18 in alcuni casi di fratelli) ed essere stato dichiarato adottabile, con tutti i consensi necessari;
  5. attendere, prima di adottare o di prendere in custodia il bambino, l'approvazione provvisoria del modulo I-800 e la lettera del console americano all'autorità del paese d'origine (la cosiddetta Article 5/17 Letter), come ricorda il Department of State nelle sue schede paese;
  6. ottenere il visto: IH-3 se l'adozione è pronunciata nel paese d'origine, IH-4 se si conclude negli Stati Uniti.

Chi non è sposato deve avere almeno 24 anni quando presenta l'I-800A e 25 quando presenta l'I-800.

Gli altri paesi: il processo «orphan»

Per i paesi che non applicano la Convenzione si usa il processo «orphan»: il modulo I-600A per la valutazione anticipata, accompagnato dall'home study, poi il modulo I-600 per il singolo bambino, che deve essere «orfano» secondo la definizione della legge americana sull'immigrazione. Il richiedente deve essere cittadino americano; se è sposato, anche il coniuge firma la domanda e adotta il bambino; se non è sposato deve avere almeno 25 anni. Il visto è IR-3 se l'adozione si è conclusa all'estero e i genitori hanno visto il bambino prima o durante la procedura, IR-4 se l'adozione si conclude negli Stati Uniti. Se il bambino vive in un paese aderente, il processo «orphan» di regola non è utilizzabile.

Lo stato di residenza e la nuova adozione

Dopo l'ingresso conta anche la legge dello stato. In California, per esempio, se l'adozione è già piena e definitiva nel paese d'origine il bambino deve essere adottato di nuovo secondo la legge californiana (Family Code, § 8919, la cosiddetta readoption), e la domanda va presentata entro 60 giorni dall'ingresso negli Stati Uniti o entro il sedicesimo compleanno, se questo viene prima. Il tipo di visto determina anche i passaggi per la cittadinanza americana del bambino, regolata dal Child Citizenship Act.

Se la famiglia sta fra i due paesi

  • Adottare un bambino americano vivendo in Italia. Gli Stati Uniti aderiscono alla Convenzione, quindi si applicano le procedure della legge italiana (art. 36, comma 1). Il Department of State invita chi vive in Italia e pensa di adottare un bambino dagli Stati Uniti a rivolgersi prima alla Commissione per le adozioni internazionali, che stabilisce se l'adozione rientra nella Convenzione.
  • Adottare un bambino italiano vivendo negli Stati Uniti. Secondo il Department of State i bambini italiani non vengono di norma affidati all'adozione internazionale: negli ultimi cinque anni fiscali un solo bambino dall'Italia ha ricevuto un visto americano per adozione. Le sue indicazioni riguardano soprattutto casi rari, come l'adozione da parte di parenti che vivono negli Stati Uniti.
  • Americani che vivono in Italia. La dichiarazione di disponibilità spetta alle persone residenti in Italia, senza distinzione di cittadinanza, mentre il processo «Hague» dell'USCIS presuppone la residenza abituale negli Stati Uniti. Il Department of State indica ai cittadini americani che vivono in Italia di rivolgersi alla Commissione, anche per adottare un bambino di un paese terzo.
  • Italiani che vivono negli Stati Uniti. Chi vi risiede da meno di due anni segue la procedura italiana tramite il tribunale dell'ultima residenza; chi vi risiede stabilmente da almeno due anni segue la legge del luogo e chiede poi il riconoscimento in Italia. Le procedure dell'USCIS per l'adozione internazionale, però, sono riservate ai cittadini americani: chi non lo è non può usarle per far entrare negli Stati Uniti un bambino adottato in un paese terzo.

Fonti